Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  in  tema  di  impiego  di  personale  per   il
  rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia
  di referendum e disposizioni  in  materia  di  piattaforma  per  la
  raccolta delle sottoscrizioni 
 
  1. Al fine di consentire l'efficace espletamento  delle  operazioni
di verifica di cui all'articolo 32 della legge  25  maggio  1970,  n.
352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente
al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2021,
n. 205, e, in ogni caso, nelle more della  piena  operativita'  della
piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre
2020, n. 178,  attestata  ai  sensi  del  comma  344  ((del  medesimo
articolo 1)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le  operazioni
di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle  generalita'
dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni
delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n.
67, convertito dalla legge 5  maggio  1995,  n.  159,  si  avvale  di
personale della segreteria di  cui  all'articolo  6  della  legge  22
maggio 1978, n. 199, anche  appartenente  all'Area  Assistenti,  gia'
inquadrati nel Comparto Ministeri((,)) seconda area, fascia economica
da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unita'. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni  di
segreteria  dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,   il   primo
presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per  un  periodo
non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a
quello in servizio a qualsiasi titolo presso  la  Corte,  nel  numero
massimo di 100 unita', di  cui  40  competenti  per  le  funzioni  di
verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti  ((all'Area))
Assistenti((, gia' inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area)),
fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali  equiparati,
e 60  con  mansioni  esecutive  di  supporto  e  in  particolare  per
l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area
Assistenti gia'  inquadrati  nel  Comparto  Ministeri  seconda  area,
fascia economica da F1 a F3. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, su  richiesta  del  primo  presidente
della  Corte  di  cassazione,  l'amministrazione  giudiziaria  indice
interpello,  per  soli  titoli,  finalizzato  alla  acquisizione   di
manifestazioni  di  disponibilita'  alla  assegnazione  ((all'Ufficio
centrale)) per il referendum della Corte di cassazione. 
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al  comma  3  e'
riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria  che
abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione 
  5. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  al  personale  assegnato
all'Ufficio centrale per il referendum  della  Corte  di  cassazione,
anche se distaccato, e' corrisposto  l'onorario  giornaliero  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980,  n.  70.  Per  le
unita' con mansioni esecutive di supporto di cui  al  comma  2,  tale
onorario e' ridotto di  un  quinto.  Detto  personale,  delegato  dal
presidente dell'Ufficio centrale per il referendum,  e'  responsabile
verso l'Ufficio  centrale  delle  operazioni  compiute.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 32 della legge 25 maggio  1970,
          n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione  e
          sulla iniziativa legislativa del popolo): 
                «Art.  32.  -   Salvo   il   disposto   dell'articolo
          precedente,  le  richieste  di  referendum  devono   essere
          depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre. 
                Alla scadenza del  30  settembre  l'Ufficio  centrale
          costituito presso la Corte di cassazione a norma  dell'art.
          12 esamina tutte le richieste  depositate,  allo  scopo  di
          accertare che esse siano  conformi  alle  norme  di  legge,
          esclusa la cognizione  dell'ammissibilita',  ai  sensi  del
          secondo comma  dell'art.  75  della  Costituzione,  la  cui
          decisione e' demandata dall'art. 33  della  presente  legge
          alla Corte costituzionale. 
                Entro il 31 ottobre l'Ufficio  centrale  rileva,  con
          ordinanza,  le  eventuali   irregolarita'   delle   singole
          richieste,  assegnando  ai  delegati  o   presentatori   un
          termine, la cui scadenza  non  puo'  essere  successiva  al
          venti novembre  per  la  sanatoria,  se  consentita,  delle
          irregolarita' predette e per la  presentazione  di  memorie
          intese a contestarne l'esistenza. 
                Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
          concentrazione di quelle, tra le richieste depositate,  che
          rivelano uniformita' o analogia di materia. 
                L'ordinanza deve  essere  notificata  ai  delegati  o
          presentatori nei modi e nei termini  di  cui  all'art.  13.
          Entro il termine fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti
          dei partiti,  dei  gruppi  politici  e  dei  promotori  del
          referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
          dell'art. 19, hanno facolta' di presentare per iscritto  le
          loro deduzioni. 
                Successivamente alla  scadenza  del  termine  fissato
          nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio  centrale
          decide, con ordinanza  definitiva,  sulla  legittimita'  di
          tutte   le   richieste   depositare,    provvedendo    alla
          concentrazione di quelle tra esse che rivelano  uniformita'
          o analogia di materia e mantenendo distinte le  altre,  che
          non presentano  tali  caratteri.  L'ordinanza  deve  essere
          comunicata e notificata a norma dell'art. 13. 
                L'Ufficio centrale  stabilisce  altresi',  sentiti  i
          promotori, la denominazione della richiesta  di  referendum
          da  riprodurre  nella  parte  interna   delle   schede   di
          votazione, al fine  dell'identificazione  dell'oggetto  del
          referendum.». 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge  8  ottobre
          2021, n.  139  (Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle
          attivita' culturali, sportive  e  ricreative,  nonche'  per
          l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in  materia
          di  protezione  dei  dati   personali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti in tema  di  temporaneo
          rafforzamento  dell'Ufficio  centrale  per  il   referendum
          presso la Corte di cassazione). - 1. Al fine di  consentire
          il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica  di
          cui all'articolo 32 della legge 25  maggio  1970,  n.  352,
          relative alle richieste di referendum presentate  entro  il
          31  ottobre  2021,  in  deroga  alla  disposizione  di  cui
          all'articolo 2 del  decreto-legge  9  marzo  1995,  n.  67,
          convertito dalla legge  5  maggio  1995,  n.  159,  per  le
          operazioni    di     verifica     delle     sottoscrizioni,
          dell'indicazione  delle  generalita'  dei   sottoscrittori,
          delle vidimazioni dei  fogli,  delle  autenticazioni  delle
          firme e delle certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
          operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per
          il referendum si avvale di personale  della  segreteria  di
          cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199,  nel
          numero massimo di 28 unita', appartenente alla seconda area
          professionale con la qualifica di cancelliere esperto e  di
          assistente giudiziario. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  per
          le funzioni di  segreteria  dell'Ufficio  centrale  per  il
          referendum, il primo presidente della Corte  di  cassazione
          puo' avvalersi, per un periodo  non  superiore  a  sessanta
          giorni,  di  personale  ulteriore  rispetto  a  quello   in
          servizio a qualsiasi titolo presso  la  Corte,  nel  numero
          massimo di 100 unita', di cui 40 competenti per le funzioni
          di verifica e conteggio delle sottoscrizioni,  appartenenti
          alla  seconda  area  professionale  con  la  qualifica   di
          assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili
          professionali equiparati, e 60 con  mansioni  esecutive  di
          supporto e in particolare per l'inserimento  dei  dati  nei
          sistemi  informatici,  appartenenti   alla   seconda   area
          professionale con la  qualifica  di  operatore  giudiziario
          ovvero profili professionali equiparati. 
                3. Su richiesta del primo presidente della  Corte  di
          cassazione,    l'amministrazione     giudiziaria     indice
          interpello, per soli titoli, finalizzato alla  acquisizione
          di  manifestazioni  di  disponibilita'  alla   assegnazione
          all'ufficio centrale  per  il  referendum  della  Corte  di
          cassazione. 
                4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al
          comma   3   e'   riservata   al    personale    di    ruolo
          dell'amministrazione  giudiziaria  che  abbia  maturato  un
          minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di
          appartenenza,   nonche',   qualora   in   possesso    delle
          professionalita'  richieste   e   secondo   l'equiparazione
          prevista dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  26  giugno  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,  ai  dipendenti  di
          ruolo delle Amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          rientranti  nel  Comparto  Funzioni  Centrali,  nonche'  al
          personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui
          all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo  secondo  i
          rispettivi  ordinamenti.  Nell'ambito  della  procedura  di
          interpello di cui al comma 3, le amministrazioni  pubbliche
          di provenienza dei dipendenti che  abbiano  manifestato  la
          propria  disponibilita'  sono   tenute   ad   adottare   il
          provvedimento  di  comando  entro   cinque   giorni   dalla
          richiesta dell'amministrazione  giudiziaria;  qualora  tale
          provvedimento non sia adottato  nel  termine  suddetto,  il
          nulla   osta   si   ha   comunque    per    rilasciato    e
          l'amministrazione      giudiziaria      puo'      procedere
          all'assegnazione, dandone comunicazione  all'interessato  e
          all'amministrazione   di   provenienza.   Il    trattamento
          economico  fondamentale  e  accessorio   da   corrispondere
          durante il periodo di assegnazione  temporanea  continuera'
          ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza. 
                5. In ragione delle eccezionali finalita' di  cui  al
          comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il
          referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o
          comandato ai sensi del comma 4, e'  corrisposto  l'onorario
          giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge  13
          marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni esecutive  di
          supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto di  un
          quinto.   Detto   personale,   delegato   dal    presidente
          dell'Ufficio centrale per il  referendum,  e'  responsabile
          verso l'Ufficio centrale delle operazioni  compiute.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio
          1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale comandato  ai
          sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria. 
                6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute  nel
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  409.648
          per l'anno 2021, cui si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il comma 341 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
          che impediscono la piena inclusione sociale  delle  persone
          con  disabilita'  e  di  garantire  loro  il  diritto  alla
          partecipazione democratica, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
          dei  ministri,  destinato   alla   realizzazione   di   una
          piattaforma per la  raccolta  delle  firme  degli  elettori
          necessarie per i referendum previsti dagli  articoli  75  e
          138 della Costituzione nonche'  per  i  progetti  di  legge
          previsti   dall'articolo   71,   secondo    comma,    della
          Costituzione,  anche   mediante   la   modalita'   prevista
          dall'articolo  65,  comma  1,  lettera   b),   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  La  piattaforma  mette  a
          disposizione del sottoscrittore, a seconda delle  finalita'
          della  raccolta  delle  firme,  le  specifiche  indicazioni
          prescritte, rispettivamente, dagli  articoli  4,  27  e  49
          della  legge  25  maggio  1970,  n.  352.  La   piattaforma
          acquisisce, inoltre, il nome, il cognome,  il  luogo  e  la
          data di nascita del sottoscrittore e il  comune  nelle  cui
          liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini
          italiani residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle
          liste elettorali  dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti
          all'estero. Gli obblighi previsti  dall'articolo  7,  commi
          terzo e quarto, della legge n. 352 del  1970  sono  assolti
          mediante il caricamento nella  piattaforma,  da  parte  dei
          promotori    della    raccolta,    successivamente     alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
          all'articolo 7, secondo comma, della stessa  legge  n.  352
          del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
          della  raccolta  delle  firme,  le  specifiche  indicazioni
          previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49  della
          citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita  la
          proposta, le attribuisce data certa mediante uno  strumento
          di validazione temporale  elettronica  qualificata  di  cui
          all'articolo  42  del  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  e,
          entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione  la
          proposta di  referendum  anche  ai  fini  del  decorso  del
          termine di cui all'articolo  28  della  legge  n.  352  del
          1970.». 
              - Si riporta il comma 344 dell'articolo 1 della  citata
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data
          di operativita' della piattaforma  di  cui  al  comma  341,
          attestata con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su   proposta   del   Ministro   della
          giustizia,  le  firme  degli  elettori  necessarie  per   i
          referendum  previsti  dagli  articoli  75   e   138   della
          Costituzione nonche'  per  i  progetti  di  legge  previsti
          dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono
          essere  raccolte  anche  mediante  documento   informatico,
          sottoscritto con firma elettronica qualificata,  a  cui  e'
          associato un riferimento temporale  validamente  opponibile
          ai terzi.  I  promotori  della  raccolta  predispongono  un
          documento informatico che, a seconda delle finalita'  della
          raccolta,  reca   le   specifiche   indicazioni   previste,
          rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della  legge  25
          maggio 1970, n. 352, e consente  l'acquisizione  del  nome,
          del  cognome,  del  luogo  e  della  data  di  nascita  del
          sottoscrittore e il comune nelle cui  liste  elettorali  e'
          iscritto  ovvero,  per  i  cittadini   italiani   residenti
          all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali
          dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
          elettroniche  qualificate  raccolte   non   sono   soggette
          all'autenticazione prevista dalla legge n.  352  del  1970.
          Gli obblighi previsti  dall'  articolo  7,  commi  terzo  e
          quarto, della legge n. 352 del 1970 sono  assolti  mediante
          la  messa  a   disposizione   da   parte   dei   promotori,
          successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          dell'annuncio di cui all' articolo 7, secondo comma,  della
          stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico  di
          cui  al  secondo  periodo,  da  sottoscrivere   con   firma
          elettronica  qualificata.  I   promotori   del   referendum
          depositano le firme raccolte elettronicamente nella  stessa
          data in cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme
          autografe raccolte per il  medesimo  referendum.  Le  firme
          raccolte elettronicamente possono essere depositate  presso
          l'Ufficio centrale per il referendum  presso  la  Corte  di
          cassazione,   come   duplicato   informatico    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  ovvero  come   copia
          analogica  di   documento   informatico   se   dotate   del
          contrassegno a stampa di cui all' articolo 23, comma 2-bis,
          del medesimo codice.». 
              - Si riporta l'articolo 2, del  decreto-legge  9  marzo
          1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25  maggio  1970,
          n.  352,  recante  norme  sui  referendum  previsti   dalla
          Costituzione e sulla iniziativa  legislativa  del  popolo),
          convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159: 
                «Art. 2. - 1. Per le  operazioni  di  verifica  delle
          sottoscrizioni,  dell'indicazione  delle  generalita'   dei
          sottoscrittori,  delle   vidimazioni   dei   fogli,   delle
          autenticazioni   delle   firme   e   delle   certificazioni
          elettorali, nonche' per le operazioni  di  conteggio  delle
          firme, l'Ufficio centrale per il referendum si  avvale  del
          personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22
          maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore
          alla settima.  Detto  personale,  delegato  dal  presidente
          dell'Ufficio centrale per il  referendum,  e'  responsabile
          verso l'Ufficio centrale delle operazioni  compiute.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 6  della  legge  22  maggio
          1978, n. 199.». 
              - Si riporta l'articolo 6 della legge 22  maggio  1978,
          n. 199 (Modifiche alla L.  25  maggio  1970,  n.  352,  sui
          referendum previsti dalla Costituzione e  sulla  iniziativa
          legislativa del popolo): 
                «Art. 6. - Il primo presidente della Corte suprema di
          cassazione, in vista delle  operazioni  di  verifica  delle
          sottoscrizioni presentate  a  corredo  delle  richieste  di
          referendum,  con  proprio  decreto  e  in  relazione   alle
          necessita', puo'  aggregare  all'Ufficio  centrale  per  il
          referendum altri magistrati della Corte. 
                Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale  sono
          espletate dai  funzionari  della  cancelleria  della  Corte
          designati dal primo presidente. 
                Il  primo   presidente   dispone,   altresi',   sulle
          modalita'  di  utilizzazione  del  centro   elettronico   e
          dell'altro personale della Corte ritenuto necessario. 
                Al personale dell'Ufficio centrale per il  referendum
          come sopra impegnato si applica il  disposto  dell'articolo
          18 della legge 23 aprile 1976, n. 136,  nei  limiti  di  un
          contingente di personale non superiore a novanta unita'.». 
              - Si riporta l'articolo 3,  comma  1,  della  legge  13
          marzo  1980,  n.  70  (Determinazione  degli  onorari   dei
          componenti gli uffici elettorali  e  delle  caratteristiche
          delle schede e delle urne per la votazione): 
                «Art. 3. - 1. A ciascun componente ed  al  segretario
          dell'ufficio elettorale centrale nazionale e  degli  uffici
          centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici  elettorali
          circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui
          agli articoli 6 e 7 del  decreto  legislativo  20  dicembre
          1993, n.  533,  dell'ufficio  elettorale  nazionale,  degli
          uffici   elettorali   circoscrizionali   e   degli   uffici
          elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
          legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per  il
          referendum e degli uffici provinciali per il referendum  di
          cui agli articoli 12 e 21 della legge 25  maggio  1970,  n.
          352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici
          centrali regionali di cui all'articolo  8  della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 ,  nonche'  degli  uffici  elettorali
          circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di  cui
          agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n.  122,  a
          titolo  di  retribuzione  per  ogni  giorno  di   effettiva
          partecipazione  ai  lavori  dei  rispettivi   consessi   e'
          corrisposto  un  onorario  giornaliero,  al   lordo   delle
          ritenute di legge, di lire 80.000. 
                2. - 3. (Omissis).».